(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 4 dell'8 gennaio 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Indennita' di direzione 1. L'indennita' di cui all'art. 30, lettere c) e d), della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 va attribuita, dalla data di entrata in vigore della medesima legge e fino al 31 dicembre 1987, alle unita' di personale di prima qualifica funzionale dirigenziale e di ottava qualifica funzionale che risultano incaricate di responsabilita' - direzione di strutture operanti nell'ambito dell'ordinamento regionale ancorche' costituite con atti formali, compresi quelli dei Coordinatori di Settore e/o Uffici, purche' antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13. 2. Per la responsabilita' - direzione delle medesime strutture dal 1 gennaio 1988 l'indennita' compete, per i dirigenti di prima qualifica dirigenziale, nella misura indicata dall'art. 33, primo comma, lettera c), della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13 e, per i funzionari di ottava qualifica funzionale, nella misura di cui alla lettera b) del medesimo articolo sino al 30 settembre 1990 e dal 1 ottobre 1990 nella misura modificata dal primo comma dell'art. 42 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 22. 3. Le indennita' previste dai precedenti commi competono, altresi', sempre per le medesime strutture, nei casi di mobilita' interna motivata da esigenze organizzative e di servizio, oltre che nei casi di vacanza di responsabile di struttura, ai dirigenti e funzionari alle stesse preposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13. 4. In ogni caso le indennita' di responsabilita' o direzione previste ai sensi di legge competono limitatamente al periodo di effettivo esercizio dell'incarico.