(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Puglia
                      n. 4 dell'8 gennaio 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Indennita' di direzione
 
   1.  L'indennita'  di cui all'art. 30, lettere c) e d), della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26 va attribuita, dalla data  di  entrata
in  vigore  della  medesima  legge  e  fino al 31 dicembre 1987, alle
unita' di personale di prima qualifica funzionale dirigenziale  e  di
ottava    qualifica    funzionale   che   risultano   incaricate   di
responsabilita'  -  direzione  di  strutture   operanti   nell'ambito
dell'ordinamento  regionale  ancorche'  costituite  con atti formali,
compresi quelli dei  Coordinatori  di  Settore  e/o  Uffici,  purche'
antecedenti  alla  data di entrata in vigore della legge regionale 13
aprile 1988, n. 13.
   2. Per la responsabilita' - direzione delle medesime strutture dal
1› gennaio 1988  l'indennita'  compete,  per  i  dirigenti  di  prima
qualifica  dirigenziale,  nella  misura  indicata dall'art. 33, primo
comma, lettera c), della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13 e, per
i funzionari di ottava qualifica funzionale, nella misura di cui alla
lettera b) del medesimo articolo sino al 30 settembre 1990 e  dal  1›
ottobre  1990  nella  misura  modificata dal primo comma dell'art. 42
della legge regionale 4 maggio 1990, n. 22.
   3.  Le  indennita'  previste  dai  precedenti   commi   competono,
altresi',  sempre  per  le  medesime strutture, nei casi di mobilita'
interna motivata da esigenze organizzative e di servizio,  oltre  che
nei  casi  di  vacanza  di  responsabile di struttura, ai dirigenti e
funzionari alle stesse preposti successivamente alla data di  entrata
in vigore della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13.
   4.  In  ogni  caso  le  indennita'  di responsabilita' o direzione
previste ai sensi di legge  competono  limitatamente  al  periodo  di
effettivo esercizio dell'incarico.